Uso illecito delle parti comuni in condominio: cosa dice l’art. 1102 c.c.

07/11/2025Diritto Civile, Diritto Immobiliare

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Uso delle parti comuni in condominio: quando l’accumulo di oggetti diventa illecito

L’articolo 1102 del Codice Civile stabilisce che ogni condomino ha il diritto di utilizzare le parti comuni dell’edificio, purché ne rispetti la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso.
In sostanza, ciascuno può trarre utilità dagli spazi condivisi – come scale, pianerottoli o cortili – a condizione che l’uso resti equilibrato e rispettoso, senza trasformarsi in un’appropriazione esclusiva o dannosa per la sicurezza e l’accessibilità dell’edificio.

Il caso: l’accumulo di oggetti negli spazi comuni

Con la sentenza n. 1872 del 30 maggio 2025, il Tribunale di Firenze ha chiarito che l’occupazione continuativa e arbitraria delle parti comuni da parte di un condomino integra una violazione dell’art. 1102 c.c.
Nel caso esaminato, un residente aveva accumulato per anni oggetti di ogni tipo – inclusi beni alimentari – nelle scale e nelle rampe che collegavano il piano seminterrato al piano terra, rendendo difficile l’accesso alle cantine, alla cabina elettrica e alla fossa dell’ascensore.
Nonostante le ripetute richieste del Condominio e le segnalazioni all’ASL, la situazione non era mai stata risolta.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze del Condominio, ritenendo provato che il condomino avesse ecceduto i limiti del diritto d’uso.
L’accumulo di materiali aveva infatti:

  • alterato la funzione degli spazi comuni;
  • impedito il libero passaggio e la manutenzione degli impianti;
  • creato rischi per la sicurezza e l’igiene dell’edificio.

Il giudice ha ordinato la rimozione immediata di tutti gli oggetti e ha autorizzato il Condominio a intervenire direttamente, a spese del responsabile, in caso di inadempienza.
È stato inoltre riconosciuto un risarcimento per la perdita di godimento delle aree comuni, calcolato in via equitativa secondo l’art. 1226 c.c.

Cosa prevede l’articolo 1102 c.c.

L’articolo 1102 c.c. impone due limiti essenziali all’uso della cosa comune:

  1. Non alterare la destinazione originaria del bene (ad esempio, non trasformare una scala in un deposito);
  2. Non impedire agli altri condomini di farne pari uso.

Il concetto di “pari uso” non significa che tutti debbano utilizzare gli spazi nello stesso modo, ma che nessuno possa limitare o compromettere il diritto altrui.

Un uso più intenso è ammesso solo se non altera l’equilibrio tra i condomini e non si traduca in una occupazione esclusiva.
In caso contrario, si configura un vero e proprio uso abusivo (Cass. civ., sez. II, 21 luglio 2025, n. 20463).

Oggetti su scale e pianerottoli: cosa è consentito e cosa no

La giurisprudenza è chiara: è ammesso posizionare davanti alla propria porta piccoli oggetti ornamentali o zerbini, poiché non ostacolano il passaggio e migliorano l’aspetto dell’edificio.
Non sono invece consentiti:

  • depositi permanenti di oggetti o materiali;

  • collocazione di suppellettili che restringano il passaggio;

  • accumulo di rifiuti o beni alimentari che possano attirare insetti o roditori;

  • ostruzione di aree tecniche come vani ascensore o contatori.

Anche il deposito temporaneo della spazzatura è tollerato solo se di brevissima durata e privo di effetti sul decoro o sull’igiene (Cass. civ., sez. II, 8 marzo 2011, n. 5474).
Il Condominio, in presenza di abusi, può agire in giudizio per ottenere la rimozione forzata dei materiali e il risarcimento del danno (Cass. civ., sez. II, 22 maggio 2023, n. 14003).

​Ogni situazione condominiale ha le sue particolarità: prima di agire, è importante conoscere i propri diritti e i limiti previsti dalla legge.
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