Indennità di accompagnamento: spetta anche a chi cammina

12/01/2026Diritto della Persona Fragile

indennità di accompagnamento a chi cammina

L’indennità di accompagnamento è una delle principali misure di tutela previste dall’ordinamento italiano per le persone con invalidità civile totale. Spesso il diritto a questa prestazione viene negato a chi riesce ancora a camminare, seppur con gravi limitazioni.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025, ha chiarito un principio fondamentale: anche chi può deambulare, ma con elevato rischio per la sua incolumità, ha diritto all’indennità di accompagnamento. In questi casi, la necessità di una supervisione continua equivale, a tutti gli effetti, all’aiuto permanente richiesto dalla legge.

Cos’è l’indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento, disciplinata dall’art. 1 della Legge n. 18 dell’11 febbraio 1980, è una prestazione assistenziale a favore degli invalidi civili al 100%.
Si tratta di un beneficio particolarmente importante perché:
• non è soggetto a limiti di reddito;
• è erogato indipendentemente dall’età;
• ha la finalità di assistenza specifica per la persona non autosufficiente;
• favorisce la permanenza della persona nel suo ambiente di vita quotidiana, evitando il ricovero in struttura.

I requisiti sanitari previsti dalla legge 

La normativa individua due requisiti sanitari alternativi fra loro:

  1. Impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore

ovvero

  1. Incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua

Tradizionalmente, soprattutto nelle prassi seguite dall’INPS e nelle interpretazioni fornite da alcune sentenze di merito, il primo requisito è stato interpretato in modo molto restrittivo, richiedendo una effettiva impossibilità fisica di camminare.

Il problema delle interpretazioni restrittive

Per anni, sono rimaste escluse dal beneficio molte persone che:

  • conservavano una residua capacità motoria;
  • riuscivano a camminare solo con appoggio;
  • erano esposte a frequenti cadute o a situazioni di grave pericolo.

Secondo questo approccio, la semplice necessità di essere sorvegliati non veniva considerata sufficiente, poiché distinta dall’“aiuto permanente” richiesto dalla norma.

La giurisprudenza di legittimità aveva chiarito infatti che il primo requisito si configura in modo rigoroso e non con la semplice difficoltà di deambulazione. Questa interpretazione rigorosa della norma sacrifica la tutela di persone che, pur camminando, non erano realmente autonome.

La svolta della Cassazione: ordinanza n. 28212/2025

Con l’ordinanza n. 28212/2025 del 23 ottobre 2025 la Corte di Cassazione ha superato definitivamente questo orientamento rigoroso.

Il caso riguardava un uomo al quale era stata negata l’indennità di accompagnamento, sebbene la documentazione medica attestasse una deambulazione possibile solo con supervisione continua in dipendenza di un elevato rischio di cadute.

Il giudice di merito aveva negato il riconoscimento del diritto, ritenendo che la supervisione non fosse equiparabile all’aiuto permanente.

La Suprema Corte ha cassato la decisione affermando un principio di grande rilievo: la supervisione continua costituisce una forma di aiuto permanente, tale da escludere l’autonomia della persona.

Supervisione continua e aiuto permanente: nessuna differenza sostanziale

Secondo la Cassazione, l’aiuto non deve essere inteso solo come supporto fisico diretto (ad esempio sorreggere una persona), ma comprende anche:

  • la vigilanza costante;
  • la prevenzione dalle cadute;
  • il controllo necessario per evitare situazioni di pericolo.

Se una persona può camminare solo sotto sorveglianza significa che non è in grado di deambulare in autonomia. La distinzione tra “supervisione continua” e “aiuto permanente” è quindi priva di fondamento giuridico.

Il criterio decisivo: la sicurezza della deambulazione

Il punto centrale della pronuncia è stato spostare l’attenzione dalla mera capacità fisica di camminare alla sicurezza dell’autonomia motoria.

Non conta se il soggetto riesce materialmente a compiere dei passi, ma se può farlo senza mettere a rischio la propria incolumità.

Questo principio amplia la tutela a molte situazioni frequenti, come:

  • Parkinson in fase avanzata;
  • patologie neurologiche con instabilità;
  • gravi deficit cognitivi;
  • disturbi dell’equilibrio e dell’orientamento.

In tutti questi casi, la possibilità di camminare non equivale a una effettiva autonomia.

Le conseguenze sull’accertamento INPS e sul ruolo del giudice

L’ordinanza n. 28212/2025 incide profondamente anche sulle modalità dell’accertamento sanitario della persona già riconosciuta invalida al 100%.

Le commissioni medico-legali non possono limitarsi a verificare se il soggetto “cammina”, ma devono valutare il rischio concreto che correrebbe senza assistenza.

Nel contenzioso giudiziario risulterà quindi rafforzato il ruolo del giudice, non vincolato alle conclusioni sanitarie del CTU laddove concluda per una deambulazione sottovalutando la presenza di un elevato rischio di cadute e non cogliendo la reale gravità della situazione.

L’alternatività dei requisiti: un chiarimento fondamentale

La Cassazione ha inoltre ribadito che i due requisiti previsti dalla Legge n. 18/1980 sono alternativi.

Ciò significa che:

  • se è accertata l’impossibilità di deambulare in sicurezza senza assistenza,
  • è irrilevante che la persona riesca ancora a compiere alcuni atti della vita quotidiana.

Nel caso esaminato, la Corte ha censurato l’uso improprio di strumenti come la scala di Barthel (lo strumento che misura l’autonomia negli atti quotidiani della vita) per negare il beneficio nonostante il riscontrato deficit di deambulazione.

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Ogni situazione va valutata nel concreto, soprattutto quando la capacità di camminare non coincide con una reale autonomia e sicurezza.
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