La Cassazione apre alla possibilità di mantenere i rapporti con la famiglia d’origine, anche dopo l’adozione legittimante
In materia di adozione piena (o “legittimante”), la legge italiana ha sempre previsto che i rapporti con la famiglia di origine si interrompano definitivamente. Ma è davvero sempre la soluzione migliore per il minore?
Con l’ordinanza n. 16335 del 17 giugno 2025, la Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale: il giudice può valutare caso per caso se l’interesse del minore richieda la prosecuzione dei rapporti affettivi con i parenti biologici, anche dopo l’adozione piena.
Cosa cambia con questa sentenza?
- Il contesto normativo:
L’art. 27, comma 3 della Legge n. 184/1983 prevede la cessazione dei rapporti con la famiglia d’origine dopo l’adozione piena. Tuttavia, questa norma riguarda solo i rapporti giuridici formali, non quelli affettivi. - Il punto centrale:
Il preminente interesse del minore può richiedere la tutela di relazioni socio-affettive significative, già consolidate, anche se con parenti che non possono adottarlo. - Le indicazioni della Corte Costituzionale (sent. n. 183/2023):
Il giudice deve proteggere l’identità affettiva del minore, evitando traumi da separazioni inutili, se ci sono legami positivi con familiari d’origine (come zii, nonni, fratelli).
Il caso concreto
Due gemelline vengono dichiarate adottabili dopo una grave tragedia familiare.
Solo una zia materna resta in contatto con loro, telefonando e organizzando incontri saltuari.
La Corte d’Appello ne autorizza la frequentazione, ma senza approfondire se il rapporto sia realmente consolidato.
La Cassazione cassa la sentenza, perché andava accertata l’esistenza di un legame affettivo profondo e continuativo delle minori con la zia, necessario presupposto per derogare al principio posto dalla legge sulla interruzione dei rapporti con la famiglia biologica.
Riepilogo: quando i legami affettivi con i parenti biologici restano validi?
| Norma di riferimento | Art. 27, comma 3, L. 184/1983 |
| Interruzione automatica? | Sì, ma solo sul piano giuridico |
| Legami affettivi tutelabili? | Sì, se positivi, radicati e continuativi |
| Cosa prevale? | L’interesse del minore a mantenere figure affettive stabili |
| Criterio centrale per il giudice | Esistenza di relazioni significative in grado di favorire lo sviluppo equilibrato del minore |
Conclusioni
L’adozione piena crea una nuova famiglia giuridica per il minore. Tuttavia, la dimensione affettiva non può essere cancellata per legge.
La giurisprudenza più recente sottolinea come il benessere psicologico e la continuità affettiva siano elementi centrali da valutare caso per caso, anche in deroga alla regola dell’interruzione formale dei legami familiari.
Per approfondire i temi legati alla tutela dei minori e delle persone fragili, leggi anche la nostra pagina dedicata ai diritti delle persone fragili e dei minori.



