Separazione consensuale
Studio legale separazione consensuale: cosa sapere?
La separazione consensuale è un procedimento previsto dal legislatore, alternativo a quello di separazione giudiziale, che consente ai coniugi di separarsi di comune accordo, in modo più rapido, e con oneri economici inferiori rispetto a quello giudiziale. I coniugi possono infatti ricorrere al procedimento consensuale anche avvalendosi di un solo difensore, che assiste entrambe le parti, qualora essi abbiano raggiunto o raggiungano accordi, a mezzo del difensore, sulle questioni economiche, sui provvedimenti che riguardano i figli (mantenimento, affidamento minori) e sull’assegnazione della casa coniugale.
Modalità
Nel caso di accordo comune sui temi indicati, i coniugi possono rivolgersi all’avvocato per formalizzare le intese raggiunte – che dovranno ricevere l’omologazione da parte del Tribunale competente; salvo preferire il ricorso alla procedura di negoziazione assistita, facoltativa in materia familiare.
Ricorso
L’iter del procedimento di cui si tratta si avvia mediante deposito di ricorso congiunto presso la Cancelleria del Tribunale competente, ovvero del luogo di residenza dell’uno o dell’altro coniuge, nel quale devono essere riportate le condizioni della separazione. A seguito del deposito degli atti (ricorso e documenti, fra i quali certificato di matrimonio e certificato storico di residenza) a cura del Presidente del Tribunale sarà aperto un fascicolo dedicato con tutta la documentazione prodotta, ivi incluse le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi.
Sarà quindi fissata entro breve termine (non perentorio, ovvero 5 giorni dal deposito del ricorso) la data dell’udienza di comparizione personale dei coniugi, convocati entrambi davanti al Presidente del Tribunale al fine di verificare la possibilità di una conciliazione fra le parti – che, nel procedimento giudiziale, vengono ascoltate separatamente prima e insieme poi.
In caso positivo, se la conciliazione viene raggiunta, si procederà alla redazione del verbale che definisce la procedura. Altrimenti, qualora i due coniugi mantengano l’intenzione di separarsi, sarà richiesto il decreto di omologazione delle condizioni presenti nel ricorso al Tribunale; dalla data della c.d. udienza presidenziale decorre il periodo di tempo necessario (6 mesi) per l’avvio del procedimento per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Negoziazione assistita e separazione senza avvocato
Esiste una alternativa più snella per la separazione personale, che si attua attraverso lo strumento della negoziazione assistita (D.L. 132 del 2014). In questo caso, non è necessario recarsi in Tribunale e, rispetto ai tempi, si ha una riduzione netta di tutto il procedimento che si può chiudere entro 3 mesi.
Gli avvocati delle parti interessate si attivano per redigere un accordo di separazione che, una volta sottoscritto, viene trasmesso al Pubblico Ministero per il suo nulla osta e/o per l’autorizzazione, con successivo invio all’Ufficio di stato civile.
La procedura si snellisce notevolmente dal punto di vista della tempistica.
E’ comunque necessario che entrambe le parti vengano assistite da un legale, qualora in presenza di figli minori o maggiorenni ancora non autosufficienti economicamente; se la coppia non ha figli, i coniugi possono fare a meno del legale essendo sufficiente recarsi presso l’Ufficio di stato civile del Comune dove risiedono o dove hanno contratto il matrimonio. In questo secondo caso anche la spesa sarà minima con il versamento dei soli 16 euro previsti.
Figli
Le condizioni della separazione, in presenza di figli minorenni, devono rispettare il principio della bigenitorialità. I minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In particolare, per quanto riguarda la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’educazione e all’istruzione dei figli, salvo accordi accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
Nei procedimenti di cui si tratta (in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli) il giudice non procede all’ascolto del figlio minore (che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento) se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.
Casa
Nel caso di separazione, la casa familiare e la sua assegnazione, rappresentano con quello dei figli l’aspetto più delicato ed importante. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. La casa resta assegnata al genitore affidatario dei figli dal provvedimento di omologazione del Tribunale.
Separazione consensuale e possibilità di richiedere l’addebito
Differentemente dalla separazione giudiziale, nella separazione consensuale non è contemplata la domanda di addebito in quanto in presenza di un accordo tra le parti indicante specifiche condizioni da mantenere.
Nella separazione giudiziale, solo il giudice su istanza di parte, dopo attenta valutazione delle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio, può pronunciare un eventuale addebito nei confronti di uno dei coniugi, ritenendo il suo comportamento contrario ai dovere che derivano dal matrimonio.
Documenti richiesti
Il procedimento di separazione necessita dei seguenti documenti:
- Certificato di matrimonio e/o estratto integrale dell’atto di matrimonio;
- Certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l’autocertificazione);
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
- Copia di un documento di identità di entrambi i coniugi;
- Copia del codice fiscale di entrambi i coniugi
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Informazioni

Avvocato Laura Belardinelli
Avvocato Civilista - Patrocinante in Cassazione
L’avvocato Laura Belardinelli del Foro di Ivrea, si è laureata alla facoltà di giurisprudenza di Torino nel 1996.
Iscritta all’albo degli avvocati in data 28/10/1999, svolge l’attività di libera professionista nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia, del diritto del lavoro e della previdenza sociale, del diritto di proprietà e dei diritti reali, occupandosi altresì di questioni successorie e testamentarie, di infortunistica stradale e di risarcimento danno da responsabilità civile, di recupero crediti e di altre problematiche inerenti la materia civile.